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  STATUTO

Articolo 1 - Denominazione e sede

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E' costituita in Roma, viale dello Scalo S. Lorenzo 79 ,cap.00185,c/o int.27, una  Associazione, ai sensi degli art. 14  e seguenti codice  civile, denominata “FORTUNA”.

Il trasferimento della sede legale non comporta modificazioni statutarie ma l’obbligo di comunicazione all’ufficio competente.

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Articolo 2 - Scopo

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L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale.

Essa si pone come finalità:

­­-promuovere studi, ricerche e interventi nell’ambito della psicologia clinica, della Psicoterapia Psicodinamica, delle Psicologie di Comunità, del Lavoro e delle Organizzazioni, delle scienze affini e delle altre discipline;

-indire ed organizzare riunioni, convegni, seminari e congressi scientifici sia di carattere nazionale che internazionale;

- stabilire rapporti professionali e lavorativi con Enti (pubblici e privati);

-stabilire rapporti di reciproca collaborazione con Associazioni, Società ed Istituti, privati e pubblici, italiani o stranieri di discipline affini o complementari;

- promuovere attività formative e didattiche nel settore della Psicologia Clinica, della Psicoterapia, del Counselling e delle discipline affini, rivolte a persone singole o ad Enti pubblici o privati;

-favorire la pubblicazione di opere a carattere scientifico, attinenti ai fini dell’Associazione;

-provvedere essa stessa a pubblicazioni periodiche e non, in conformità alle finalità istituzionali;

-stipulare, per le proprie finalità, convenzioni con Enti pubblici e privati;

-promuovere attività di consulenza a costi sociali, rivolte a singole persone o ad Enti pubblici e privati per favorire rapporti di collaborazione con soggetti specializzati e qualificati per la risoluzione di problematiche specifiche;

-provvedere alla messa in rete delle proprie attività con altre Associazioni del territorio italiane o straniere per sostenere la cultura della solidarietà e dell’accoglienza.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità di tutte le cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli Associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente, ma non esclusivamente, di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

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Articolo 3 - Durata

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La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati.

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Articolo 4 – Soci

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Gli associati possono essere persone fisiche e giuridiche.

Fanno parte dell'Associazione i Soci Fondatori, i Soci Ordinari, i Soci Aggregati, i Soci Temporanei ed i Soci Onorari. Per acquisire la qualifica di socio occorre versare la quota annuale di iscrizione stabilita dal Consiglio Direttivo.

Soci Fondatori sono i sottoscrittori dell’Atto Costitutivo dell’Associazione.

Soci Ordinari sono coloro che sono chiamati dal Consiglio Direttivo, previa valutazione dei loro titoli scientifici e/o professionali.

Soci Aggregati sono coloro che, dietro specifica richiesta, vengono ritenuti idonei dal Consiglio Direttivo a far parte dell’Associazione stessa.

Soci Temporanei sono coloro che a tempo determinato intendono usufruire delle attività sviluppate dalla Associazione, condividendo le finalità espresse nell’articolo 2.

Soci Onorari sono coloro che  vengono nominati come tali dal Consiglio Direttivo tenuto conto dei loro titoli scientifici, culturali, sociali, ecc.

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Articolo 5 - Diritti dei soci

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Tutti i Soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali. 

I Soci Aggregati, Temporanei ed i Soci Onorari non hanno diritto di voto nelle assemblee sociali.

I Soci hanno diritto a partecipare alle attività culturali e scientifiche promosse dall’Associazione la cui organizzazione, direzione e/o conduzione è affidata dal Consiglio Direttivo agli stessi Soci a tal fine nominati.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

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Articolo 6 - Decadenza dei Soci

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I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

A- dimissioni volontarie;

B- radiazione deliberata Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

C- morosità protratta nel pagamento delle quote associative;

D- scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art. 24 del presente statuto.

E- decesso del socio.

Il Socio radiato non può essere più ammesso.

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Articolo 7 - Organi

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 Gli organi sociali sono:

  • l'Assemblea Generale dei Soci

  • il Presidente

  • il Consiglio Direttivo

  • il Comitato Scientifico

  • il Tesoriere

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

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Articolo 8 - Funzionamento dell’Assemblea

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L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo della Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche da metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. 

L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

L’ Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

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Articolo 9 - Diritti di partecipazione

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Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Associato.

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Articolo 10 – Assemblea ordinaria

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La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo, qualora il Consiglio ne deliberi la necessità.

Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione, nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente articolo 8, comma 2.

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Articolo 11 - Validità assembleare

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L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (potrà essere richiesta anche la maggioranza semplice ai sensi dell’articolo 21 del codice civile) degli Associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli Associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli Associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del codice civile per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati.

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Articolo 12 - Assemblea straordinaria

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L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione, scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.

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Articolo 13 - Consiglio Direttivo

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Il Consiglio Direttivo è composto da cinque Soci Fondatori. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, nomina il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili non più di due volte in maniera continuativa.

Le deliberazioni verranno  adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, che è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, è convocato dal Presidente almeno due volte l’anno.  La convocazione straordinaria del Consiglio Direttivo è obbligatoria nel caso in cui venga richiesta da almeno due dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.  In caso di parità il voto del Presidente è  determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

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Articolo 14 - Dimissioni

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Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno all’ integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di Consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall’ultimo Consigliere effettivamente eletto.

Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Consigliere più anziano fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

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Articolo 15 - Convocazione del Consiglio Direttivo

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Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l’anno ed è presieduto dallo stesso. Il Consiglio Direttivo, senza formalità, può essere convocato in via straordinaria dal Presidente ove lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da un Consigliere.

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Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

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Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  • nominare i membri del Comitato Scientifico;

  • nominare i membri delle Commissioni di lavoro;

c) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;

d) redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea.

Il bilancio preventivo potrà essere redatto, qualora il Consiglio ne deliberi la necessità.

e) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’articolo 8, comma 2;

f)  adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari;

g) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei Soci;

h) decidere le affiliazioni di Società, Enti ed Istituti italiani e stranieri;

i) decidere l’entità delle quote associative;

l) nominare il liquidatore dell’Associazione.

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Articolo 17 - Presidente

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Il Presidente dirige l’Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Il Presidente viene nominato per la prima volta all’atto della costituzione dell’Associazione. I successivi Presidenti verranno eletti dal Consiglio Direttivo, convocato specificatamente all’uopo dal Presidente stesso tre mesi prima della scadenza del suo mandato.

Il Presidente dura in carica per un periodo di tre anni rinnovabile non più di due volte consecutive.

Al Presidente compete la convocazione e direzione sia del Consiglio Direttivo che dell’Assemblea dei Soci e la Presidenza del Comitato Scientifico.

In caso di assenza e/o impedimento il Presidente viene sostituito da un membro del Consiglio Direttivo dallo stesso scelto, ovvero dal membro più anziano del Consiglio Direttivo stesso.

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Articolo 18 - Comitato Scientifico

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Il Comitato Scientifico è composto da cinque membri, di cui tre appartenenti al Consiglio Direttivo.

Presidente del Comitato Scientifico è il Presidente dell’Associazione;

Il Presidente è responsabile dell’attività scientifica e delle attività formative e/o didattiche  promosse dall’Associazione, responsabilità che verranno svolte in base alle indicazioni di massima deliberate dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico rimane in carica per tre anni.

Compito primario del Comitato Scientifico è quello di coordinare e favorire lo svolgimento della attività scientifiche, formative, didattiche ed editoriali promosse dall’Associazione.

Il Comitato Scientifico dovrà presentare, una volta all’anno, una relazione sulle attività svolte e un programma su quelle da svolgere, al Consiglio Direttivo che ne darà parere vincolante.

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Articolo 19 - Tesoriere

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Cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

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Articolo 20  - Rendiconto

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Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dell’Associazione da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione  patrimoniale ed economico - finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell’Assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati, copia del bilancio stesso.

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Articolo 21 - Anno sociale

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L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno (o diverso periodo liberamente scelto dall’Associazione).

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Articolo 22 – Patrimonio

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I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni pubbliche e/o private, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione.

Il patrimonio sociale dovrà essere destinato esclusivamente all’attuazione delle finalità proprie dell’Associazione.

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Articolo 23 - Clausola Compromissoria

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Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dall’art. 808 ter del codice di procedura civile.

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Articolo 24 - Scioglimento

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Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata dal Presidente, dietro delibera del Consiglio Direttivo, in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli Associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea Generale straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell' Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità simili a quelle dell’Associazione, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

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Articolo 25 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile.

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